IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 42 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto
da: Comunita' montana Val Sangone, rappresentato e  difeso  dall'avv.
Antonio Ciccia, con domicilio eletto presso il suo studio in  Torino,
via Susa, 23; 
    Contro  Regione  Piemonte,  rappresentato  e   difeso   dall'avv.
Giovanna Scollo, con domicilio eletto presso  la  stessa  in  Torino,
piazza Castello, 165; nei confronti di Comunita' montana  Alta  Valle
di Susa, Comunita' montana Bassa Valle di Susa e Val  Cenischia,  per
l'annullamento,    previa    sospensione    dell'efficacia,     della
deliberazione del Consiglio regionale 217-46169 del 3 novembre  2008,
pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 48  del
27 novembre 2008, ad oggetto: riordino territoriale  delle  Comunita'
montane. Individuazione delle zone omogenee della Regione Piemonte ai
sensi dell'art. 3 della legge  regionale  2  luglio  1999,  n.  16  e
dell'art. 34 della legge regionale 1° luglio  2008,  n.  19,  con  la
quale la Regione Piemonte ha deliberato: 
        di individuare nel numero di ventidue le zone omogenee  della
Regione Piemonte in conformita' a quanto previsto dall'art.  3  della
legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (testo unico delle  leggi  sulla
montagna), nel testo modificato dall'art. 2 della legge regionale  1°
luglio 2008, n. 19,  secondo  l'elenco  di  cui  all'allegato  1  che
costituisce   parte    integrante    sostanziale    della    presente
deliberazione; 
        di  procedere,  su  proposta  della  Giunta  regionale,  alle
eventuali integrazioni delle zone omogenee di cui all'allegato 1 alla
presente deliberazione con l'inclusione  di  comuni  no  montani,  di
pianura o di collina,  nel  rispetto  del  principio  di  omogeneita'
territoriale; 
        di procedere alle  eventuali  modifiche  dell'allegato  1,  a
seguito di una  valutazione  positiva  delle  deliberazioni  comunali
pervenute  concernenti  l'inserimento  in   una   comunita'   montana
limitrofa rispetto a quella di appartenenza sulla base  dell'allegato
1,  acquisito  il  parere  delle   comunita'   montane   interessate,
ricorrendo congiuntamente le seguenti condizioni: 
          a) che i singoli  comuni  istanti  non  corrispondano,  nel
complesso, ad uno degli enti montani di cui all'allegato A,  l.r.  n.
19/2008; 
          b) che la variazione territoriale richiesta non  determini,
a carico delle comunita' montane interessate, uno  scostamento  della
quota altimetrica  media  tale  da  condurla  a  quote  inferiori  ai
settecentocinquanta metri sul livello dei mare; 
          e) che le istanze comunali, singolarmente o comlessivamente
considerate, non determinano significative alterazioni  dell'impianto
dei nuovi assetti territoriali cosi' come definiti nell'allegato 1; 
        nonche' per l'annullamento di ogni  altro  atto  presupposto,
conseguenziale, connesso o comunque collegato  e  in  particolare  la
deliberazione di Giunta Regione Piemonte 64-9827 del 13 ottobre  2008
ad oggetto «l.r. 2 luglio 1999, n. 16, art. 3 - l.r. 1° luglio  2008,
n. 19,  art.  34.  Riordino  territoriale  delle  comunita'  montane.
Individuazione delle zone omogenee della Regione  Piemonte.  Proposta
al Consiglio regionale. 
    Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Piemonte; 
    Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6  dicembre  1971,  n.
1034; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2009 il  dott.
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    Ritiene il Collegio la questione di  legittimita'  costituzionale
di cui all'art. 2, comma 17, 18, 19 nonche' commi 20, 21 e 22,  della
legge n. 244 del 24 dicembre  2007  (Finanziaria  per  il  2008)  sia
rilevante e non manifestamente infondata. 
    La questione e' rilevante, in quanto il  provvedimento  impugnato
si basa su tale norma ed  e'  stato  gia'  oggetto  di  ricorso  alla
Consulta, tuttora pendente, da parte di alcune Regioni  (segnatamente
Veneto e Toscana). 
    Peraltro,  con  separata  ordinanza  cautelare  il  Collegio   ha
ritenuto non sussistente il fumus relativamente ai motivi di  ricorso
proposti, se non con riferimento alla questione di  costituzionalita'
in oggetto come  appresso  illustrata;  pertanto,  risulta  di  tutta
evidenza la rilevanza della questione. 
    Inoltre, la disposizione non puo'  essere  interpretata  in  modo
conforme   ai   principi   costituzionali,   avendo   un    contenuto
assolutamente stringente ed univoco. 
    La questione non e'  manifestamente  infondata  in  relazione  al
riparto di competenze Stato-regione  disegnato  nell'attuale  assetto
costituzionale. 
    In proposito, si deve rilevare che l'art. 3, comma 162, legge  n.
244/2007 prevede che le disposizioni suddette «costituiscono norme di
coordinamento della  finanza  pubblica  per  gli  enti  territoriali»
richiamando cosi' la potesta' legislativa statale di tipo concorrente
nella  materia  della  «armonizzazione   dei   bilanci   pubblici   e
coordinamento  della  finanza  pubblica  e  del  sistema  tributario»
individuata dall'art. 117, terzo comma, Cost. 
    Coerentemente con siffatta caratterizzazione del potere normativo
utilizzato, che implica, a norma dello stesso art. 117, terzo  comma,
Cost., la  spettanza  alle  regioni  della  potesta'  legislativa  su
singole  materie  «salvo  che  per  la  determinazione  dei  principi
fondamentali, riservata alla legislazione  dello  Stato»,  l'art.  2,
comma 18 e 19, della medesima legge  impegna  le  leggi  regionali  a
tenere conto, ai fini della costituzione delle comunita' montane, dei
principi fondamentali della riduzione dei  numero  complessivo  delle
comunita' sulla base di indicatori specificati, della  riduzione  del
numero dei componenti degli organi  rappresentativi  delle  stesse  e
della riduzione delle indennita' spettanti ai componenti di questi. 
    Sempre ai fini della predetta  identificazione  si  realizza  una
marcata  ingerenza  delle  disposizioni  in  questione   sull'assetto
complessivo delle comunita' montane,  che  non  costituisce  soltanto
l'effetto di una scelta finanziaria, ma e' autonomamente voluta  come
strumento di un particolare obiettivo istituzionale. In proposito, e'
significativa la formulazione legislativa (art. 2, comma 17, legge n.
244/2007) di tale obiettivo come  «riordino  della  disciplina  delle
comunita' montane, ad integrazione di quanto  previsto  dall'art.  27
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267». Piu' precisamente, la
dichiarata finalizzazione di tale riordino alla riduzione della spesa
corrente per il funzionamento  delle  comunita'  montane  non  sembra
attrarre l'intera nuova disciplina nella materia  del  «coordinamento
della finanza pubblica» a causa della presenza di norme  inerenti  al
riordino stesso che non risultano necessarie al  perseguimento  dello
scopo finanziario, essendo quest'ultimo palesemente realizzabile  con
l'utilizzazione di taluni soltanto  degli  strumenti  cumulativamente
imposti ovvero di strumenti ulteriori autonomamente scelti dagli enti
interessati. 
    Del  resto,  nella  legge   finanziaria   sono   presenti   altre
disposizioni  -  quali  l'art.  2,  comma  28,  che  impone  ad  ogni
amministrazione comunale l'adesione ad un'unica forma associativa «ai
fini della semplificazione della diversita' delle  forme  associative
comunali  e  del  processo  di  riorganizzazione  sovracomunale   dei
servizi, delle funzioni e delle strutture»  -  che  esprimono,  ancor
piu' chiaramente, la volonta' dello  Stato  di  riordinare  l'assetto
delle  autonomie  locali  con  particolare  riguardo  alle  comunita'
montane indipendentemente dal profilo finanziario. 
    Il duplice obiettivo  del  risparmio  economico  e  del  riordino
istituzionale perseguito dal legislatore statale induce, pertanto, ad
una considerazione della legge emanata, allo scopo della  valutazione
del rispetto dei parametri costituzionali rilevanti. 
    Nell'ambito della potesta' statale relativa alla disciplina della
finanza pubblica,  lo  Stato  e'  abilitato  unicamente  a  prevedere
criteri e obiettivi cui debbono  attenersi  le  Regioni  e  gli  enti
locali nell'esercizio della loro autonomia finanziaria, senza  invece
imporre loro precetti specifici e puntuali. 
    Quand'anche la norma in questione venisse collocata nell'area del
coordinamento della finanza  pubblica,  sarebbe  palese,  dal  tenore
delle  disposizioni   sospette   di   incostituzionalita',   che   il
legislatore  statale,  vincolando   regioni   e   province   autonome
all'adozione di misure analitiche e di  dettaglio,  ne  ha  compresso
illegittimamente l'autonomia finanziaria, esorbitando dal compito  di
formulare i soli principi fondamentali della materia. 
    Con le disposizioni di cui all'art. 2, comma 17 e  18,  legge  n.
244/2007 lo Stato giunge, da un lato,  ad  imporre  alle  regioni  un
particolare   procedimento    legislativo    aggravato,    prevedendo
l'intervento in esso dei «consigli delle autonomie locali»; per altro
verso, non si  limita  ad  indicare  obiettivi  o  effettuare  scelte
politico-legislative fondamentali, quali la «riduzione a regime della
spesa corrente per il funzionamento delle comunita' montane»  in  una
determinata dimensione (art. 2,  comma  17),  ma  individua  puntuali
misure  che  le  regioni  devono   obbligatoriamente   adottare   per
raggiungere detto  obiettivo;  precisamente,  la  riduzione  sia  del
numero delle comunita' montane secondo «indicatori» assai  articolati
delle caratteristiche dei territori interessati, sia del  numero  dei
componenti   degli   organi   rappresentativi   delle   stesse,   sia
dell'ammontare  delle  indennita'  spettanti  ai  membri  di  questi.
Inoltre, vengono configurati incisiv meccanismi  di  controllo  e  di
sanzionamento    dell'eventuale     inadeguatezza     dell'attuazione
legislativa regionale. 
    In sintesi, lo Stato, in un campo  in  cui  dovrebbe  porre  solo
«principi fondamentali», impone alle regioni come, e cioe' con  quale
procedimento, legiferare e che cosa statuire nelle leggi attuative e,
per altro  verso,  stabilisce  controlli  e  sanzioni  in  ordine  al
contenuto e all'efficacia delle leggi stesse. 
    Si verifica, pertanto,  a  parere  del  Collegio  remittente  uno
sconfinamento della legge statale dal piano dei principi fondamentali
a  quello  delle  norme  attuative  o  di  dettaglio   con   evidente
incostituzionale   compressione   della   potesta'   legislativa    e
regolamentare  delle  regioni.  Invero,  la  riduzione  della   spesa
riguardante le comunita' montane ben avrebbe potuto essere perseguita
lasciando le regioni libere o, almeno, piu' libere di individuare gli
strumenti  piu'  appropriati  alla  stregua  della  specificita'  del
complessivo  ordinamento  delle  comunita'  montane  nel   rispettivo
ambito. 
    Quanto alla prospettiva della  caratterizzazione  della  potesta'
legislativa in ordine alle comunita' montane, rileva innanzitutto  la
circostanza che la disciplina delle comunita'  montane  e'  demandata
costituzionalmente alla potesta' legislativa residuale delle regioni,
non risultando le comunita' stesse inserite  tra  gli  oggetti  della
potesta'  legislativa  esclusiva  dello  Stato  ne'  della   potesta'
legislativa concorrente. 
    In proposito, la Corte costituzionale ha gia'  affermato  che  la
disciplina delle  Comunita'  montane,  pur  in  presenza  della  loro
qualificazione come enti locali contenuta nel d.lgs. n. 267 del 2000,
rientra, dopo la riforma  del  Titolo  V  della  Costituzione,  nella
competenza legislativa residuale delle regioni,  ai  sensi  dell'art.
127, quarto comma, della Costituzione. Cio'  comporta  che,  ai  fini
dello  scrutinio  di  costituzionalita'  delle  norme  regionali   in
materia, non puo' farsi utile riferimento  ai  principi  fondamentali
che sarebbero desumibili dalla legislazione statale,  e  segnatamente
dal d.lgs. n. 267 del 2000, in materia di disciplina delle  autonomie
locali; e  cio'  perche',  vertendosi  in  materia  rientrante  nella
competenza residuale delle regioni, non puo' trovare applicazione  la
disposizione di cui all'art. 127, terzo comma,  ultima  parte,  della
Costituzione, la quale presuppone, invece, che si verta nelle materie
di legislazione concorrente» (Corte cost., 23 dicembre 2005, n. 456). 
    Pertanto, illegittimamente il comma 17 in esame si configura come
disposizione integrativa dei principi fondamentali,  sulle  comunita'
montane che sarebbero desumibili dalla  legislazione  statale  e,  in
specie, dal d.lgs. n. 267/2000. 
    Quanto alla lesione dell'autonomia organizzativa delle  comunita'
montane  e  dei  comuni  si  osserva  che  la  Corte   costituzionale
attribuisce alle comunita' montane «natura di ente  locale  autonomo,
quale proiezione: dei comuni che ad essa fanno capo» e «caso speciale
di unione di comuni» (Corte cost., 23 novembre 2005 n. 456) e che  la
legge  n.  131/2003  (c.d.  legge   «La   Loggia»)   di   adeguamento
dell'ordinamento  della  Repubblica  alla  legge  costituzionale   di
riforma del Titolo V (art. 4) riconosce alle comunita' montane, oltre
che alle unioni di comuni, la stessa potesta' normativa, statutaria e
regolamentare attribuita a comuni, province e citta' metropolitane. 
    Inoltre, va considerato che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, legge
n. 131/2003, le comunita' montane e le unioni di comuni costituiscono
forme associative di cui i comuni possono liberamente  avvalersi  per
l'esercizio  delle  proprie  funzioni   amministrative   e,   quindi,
risultano espressione dell'autonomia comunale non condizionabile,  in
linea di massima, dalla potesta' legislativa dello Stato. 
    Pertanto, l'ingerenza statale  nell'ordinamento  delle  comunita'
montane comporta  una  lesione  incostituzionale  dell'autonomia  dei
comuni, prima ancora che delle stesse comunita' montane. 
    In conclusione, il Collegio ritiene che il giudizio debba  essere
sospeso  e  che  gli  atti  debbano  essere  trasmessi   alla   Corte
costituzionale, attesa la rilevanza e la non  manifesta  infondatezza
della questione di costituzionalita' dell'art. 2, comma  17,  18,  19
nonche' commi. 20, 21 e 22, della legge n. 244 del 24  dicembre  2007
(Finanziaria per il 2008), cosi' come precisato in motivazione.